L’azienda definisce “sanzione per assenza ingiustificata” la multa che fa al proprio dipendente, sottraendogli 4 ore dalla retribuzione giornaliera. Il lavoratore non era a lavoro perché stava aderendo allo sciopero del 2 giugno 2018 organizzato dalla Filcams Cgil Bari contro le aperture festive. La categoria dei lavoratori del commercio di cui il lavoratore è rappresentante sindacale presenta ricorso e lo vince. Il giudice dichiara illegittima la sanzione irrogata dall’azienda e ne dispone l’annullamento. È quanto accaduto a Pierpaolo Scattarella, Rsa della categoria e lavoratore di Ikea nel capoluogo pugliese.“Il lavoratore non può essere obbligato alla prestazione di lavoro festivo e non può esser sanzionato disciplinarmente per l’assenza “. È questa la motivazione della sentenza a favore del lavoratore con cui si è espressa laSezione lavoro e previdenza del tribunale di Bari a seguito del ricorso promosso dalla Filcams Cgil provinciale presentato dall’ Avvocato Ivana Carso. “Un importante risultato si aggiunge alla nostra battaglia contro le aperture selvagge nel settore del commercio – dichiara Antonio Miccoli, Segretario Generale Filcams Cgil Bari.È una sentenza importante perché sancisce in maniera chiara ed inequivocabile il principio per cui “Il diritto del lavoratore di astenersi dall’attività lavorativa in occasione delle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili è un diritto soggettivo ed è pieno con carattere generale” (così, da ultimo, Cassazione civile sez. lav., 15/07/2019, n.18887)Una vittoria doppia dichiara la segretaria della Cgil di Bari Gigia Bucci perché viene riconosciuto al lavoratore il diritto al riposo nelle giornate festive infrasettimanali e quello di scioperare proprio in quelle giornate contro chi vuole tenere aperti negozi e centri commerciali durante le festività. Questa sentenza infatti riconosce al lavoratore il diritto di astenersi dal prestare la propria attività in determinate festività celebrative di ricorrenze civili e religiose, con esclusione, quindi, di eventuali sue integrazioni analogiche o commistioni con altre discipline (Cass. n. 22482 del 2016)”.È una sentenza innovativa, continua Miccoli, in quanto il giudice nel merito pone in giusto risalto che “il diritto a fruire di riposo nei giorni festivi è un diritto del lavoratore che può costituire oggetto di una contrattazione ampia con il datore di lavoro, nell’ottica della collaborazione del contemperamento con le esigenze datoriali, ma non può essere oggetto di una completa dismissione da parte del lavoratore, soprattutto laddove tale dismissione avviene al momento dell’assunzione, ovvero al momento in cui i rapporti di forza sono completamente squilibrati a vantaggio del datore (come provata dalla unilaterale predisposizione delle condizioni contrattuali…)”. Si tratta, concludono Bucci e Miccoli, di una decisione fondamentale per la nostra battaglia alla distinzione tra disponibilità o obbligatorietà. Nei contratti individuali i lavoratori spesso firmano la disponibilità al lavoro festivo, ma la disponibilità non vuol dire obbligatorietà e questa sentenza avvalora le nostre lotte. Sono molto contento per la sentenza del tribunale di Bari, dichiara Pierpaolo Scattarella che si augura possa esser utile a tanti altri lavoratori del commercio a cui viene negato il diritto di scegliere se esser in turno o meno durante i giorni festivi.
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